Regolamento

Accesso alla Biblioteca

Gli spazi e i servizi nei quali si articola la Biblioteca si differenziano sulla base della destinazione di utenza, sia adulta che giovanile, e per la tipologia del materiale documentario.

L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito.

L’accesso alla Biblioteca e l’uso dei suoi servizi deve avvenire con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. Provvedimenti motivati del Bibliotecario direttore o del funzionario responsabile della struttura possono:

■far allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto;

■escludere o limitare l’accesso a sale e locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità dei servizi.

Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti.

Orari di apertura al pubblico

I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l’accesso ai servizi sono fissati dagli organi competenti dell’amministrazione comunale così come segue:

Orario invernale:    09:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 dal lunedì al venerdì

Orario estivo:         09:00 - 13:00 dal lunedì al venerdì  e il martedì dalle 15:00 alle 18:00

L’amministrazione si riserva di modificarli secondo le esigenze d’ufficio, sentito il Consiglio di biblioteca e secondo le normative vigenti.

Consultazione in sede

La consultazione dei cataloghi inerenti il materiale bibliografico e documentario della Biblioteca è libera e gratuita, come pure la consultazione e la lettura in sede dei volumi e delle pubblicazioni possedute dalla biblioteca. Provvedimenti motivati del Bibliotecario direttore o del responsabile della struttura di servizio possono escludere temporaneamente singole opere dalla consultazione, o consentirla solo a particolari condizioni di vigilanza.

Servizio di prestito

Tutti i cittadini possono ottenere in prestito il materiale librario di proprietà della Biblioteca. Il servizio di prestito di libri e documenti posseduti dalla biblioteca è autorizzato previa richiesta scritta di autorizzazione al prestito, presentando un documento d’identità personale e sottoscrivendo l’impegno di rispettare le condizioni stabilite dal presente Regolamento. Per i minori di quattordici anni si rende necessaria la sottoscrizione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Condizioni e modalità per il prestito

Il prestito domiciliare avviene alle seguenti condizioni:

1. Non possono essere prese in prestito più di tre opere contemporaneamente e cumulativamente;

2. Possono essere prenotate le opere che in quel momento sono già in prestito domiciliare.

3. Il prestito di ogni opera ha la durata massima di giorni venti, rinnovabili, se l’opera non è stata nel frattempo prenotata;

4. Qualora il materiale prestato non sia restituito nel rispetto del termine previsto dei venti giorni, entro i cinque giorni successivi all'avvenuta scadenza viene spedito al domicilio dell’utente un avviso di sollecito. Trascorsi altri dieci giorni dalla spedizione del primo avviso, sarà spedito un secondo avviso di sollecito, che indicherà il termine ultimo per la restituzione. Riuscito vano quest’ultimo avviso, si procederà a norma di legge, adottando nei suoi confronti tutte le sanzioni amministrative previste in materia e trattandosi di un bene dell’ente alla conseguente denuncia all'autorità competente.

5. È prevista l’esclusione temporanea o definitiva dal servizio di prestito nei seguenti casi:

    • Di non restituzione del materiale prestato;
    • Di restituzione effettuata oltre il tempo indicato nel secondo avviso di sollecito;
    • Nel caso di constatato danneggiamento delle opere prestate.

6. Non può essere dato in prestito: il materiale destinato alla sezione di  consultazione generale; le opere costituenti la “Sezione locale” o appartenenti a “Fondi antichi e speciali”; Libri di Storia Patria; i quotidiani e i periodici.


Per motivi particolari il Bibliotecario direttore può eccezionalmente derogare a quanto sopra stabilito. Gli utenti, qualora lo richiedessero, hanno diritto a conoscere le motivazioni delle deroghe eventualmente concesse. 

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